DF
Diagnosi funzionale (art. 3 D.P.R. 24/2/94; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008)
La diagnosi funzionale descrive la compromissione clinico-funzionale del minore al momento dell’accertamento ed evidenzia i deficit e le potenzialità sul piano cognitivo, affettivo relazionale, sensoriale; include le informazioni essenziali utili per individuare, con i diversi attori coinvolti, i supporti più opportuni e per consentire alla scuola e all’ente locale l’attribuzione delle necessarie risorse.
Profilo dinamico funzionale (art. 4 D.P.R. 24/2/94; art. 12.4 L. 104/92; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008)
Il profilo dinamico funzionale (PDF) è successivo alla diagnosi funzionale e indica, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo dell’alunno diversamente abile, attraverso l’analisi delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive del soggetto, le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, nonché le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.
PEI
È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione
PDP
(Piano Didattico Personalizzato) è obbligo per tutti gli alunni con certificazione. Basato su: -Dati generali sull’alunno; -Descrizione del funzionamento nelle abilità specifiche e disturbi associati; - strumenti compensativi e misure dispensative utili; -Forme di valutazione personalizzata.
PDP alttri BES
PDP per i BES Non è un obbligo, ma una scelta autonoma a cura del Consiglio di classe per la migliore gestione dei processi inclusivi. -Definisce le misure didattiche da adottare collegialmente per soddisfare i bisogni, monitorare e valutare gli apprendimenti. –È indicato soprattutto se è prevista l’adozione di strumenti e misure compensative e dispensative.
PROGETTO INDIVIDUALE
ll Progetto individuale è redatto da parte del Comune di residenza sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori della persona con disabilità o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (art. 19, comma 6) ha disposto delle modifiche all'art. 14 comma 2 della Legge 328/2000 che si applicheranno a decorrere dal 1 settembre 2019. Il progetto individuale comprenderà, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché il Piano Educativo Individualizzato (PEI) a cura delle istituzioni scolastiche.
Il Piano Educativo Individualizzato quindi è inserito come parte integrante del Progetto individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, essendo lo stesso non un semplice documento burocratico, ma l'occasione fondamentale per la realizzazione del progetto di vita degli alunni e degli studenti con disabilità.
La norma ricalca appositamente il concetto di condivisione nell'ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell'idea cooperativa di inclusione scolastica che non riguarda solo il docente di sostegno, ma tutte le componenti scolastiche rimarcando al contempo, nell'ambito dei diritti, tutte le misure previste a legislazione vigente, per il supporto, anche materiale, necessario per l'inclusione scolastica.