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GLI
Gruppo di lavoro per l’inclusione Riformulazione BES del GLHI Legge 104/92, art.15 c.2

Il GLI è il gruppo di lavoro che si costituisce a livello di istituto per offrire iniziative didattiche e di integrazione volte a potenziare la cultura dell'inclusione.
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI),  nominato presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.
Ha come specifico compito quello di definire le azioni strategiche finalizzate a supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI).
In particolare, in relazione alle riunioni del Gruppo ad inizio d'anno, le scuole definiranno tempi e modalità degli incontri anche sulla base di un periodo di osservazione degli alunni in ingresso, al fine di poter stabilire eventuali necessità di interventi finalizzati all'inclusione.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.
Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
In particolare, con le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, il GLI comunica le esigenze di istituto in materia di inclusione al  Gruppo di inclusione territoriale (GIT) che definisce e quantifica le ore di sostegno da assegnare alla singola scuola e le comunica all'ufficio scolastico regionale.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità).
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
D.Lgs. 66 del 2017 in delega alla legge 107/2015 relativo alla promozione dell’inclusione scolastica.

GIT
Gruppo territoriale per l’inclusione

Composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo e uno per il secondo ciclo.

Riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno, le verifica e le trasmette all’USR.

Addio al GLHO dal 1° gennaio 2019: sarà il GIT a decidere

Nella normativa vigente, pertanto, scompare il GLHO che è il gruppo operativo interno alla scuola con il compito di quantificare la necessità di ore di sostegno.
Tale modifica , non piace alle famiglie degli alunni disabili, dato che andrebbe ad intervenire su decisioni delicate, come l’assegnazione delle ore di sostegno, che secondo quanto stabilito dalla legge 104 del 1992, dovrebbe comprendere la partecipazione della famiglia e dei docenti.
Infatti, una delle principali novità previste dal decreto inclusione n°66/2017, consiste nel passaggio di responsabilità dal GLHO al GIT, per quanto riguarda le ore di sostegno agli alunni disabili all’interno della redazione del PEI.
Il GLHO, (Gruppo di lavoro Operativo per l’alunno con disabilità), è un gruppo pluridisciplinare composto da: docenti di sostegno, docenti di posto comune, operatori sanitari.
A queste figure si affianca la partecipazione della famiglia, che, come previsto dalla legge 104 del 1992 e dal DPR di attuazione 1994, ha il compito di redigere congiuntamente agli altri soggetti già elencati il PEI (Piano educativo individualizzato) in favore dell’alunno con disabilità.
Il decreto 66/2017, introduce, all’art. 9, notevoli cambiamenti per quanto riguarda i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica. Stiamo parlano dei commi 4-7 che prevedono l’istituzione per ogni ambito territoriale di un Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Si tratta di un gruppo che sarà composto da un dirigente tecnico o scolastico (che lo presiede), da tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, da due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e da uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.
Il GIT riceverà dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verificherà e formulerà la relativa proposta all’USR. Comprese quindi le ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno disabile.
Inoltre, è bene specificare che la procedura di assegnazione delle risorse per il sostegno, prevede una mediazione fra tra le richieste dei dirigenti e l’assegnazione delle stesse da parte degli uffici scolastici.

Il ministro della pubblica istruzione ha però rinviato queste innovazioni al 1° settembre 2019

Un emendamento della legge di bilancio ha rinviato l'entrata in vigore del decreto 66/2017 attuativo della "Buona scuola". La motivazione è che il MIUR intende operare delle modifiche al decreto in particolare sulle modalità di quantificazione delle ore di sostegno che potrebbero ritornare di competenza del GLHO.

Il progetto di vita (nota MIUR 4/8/2009 n.4274)
Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.
Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di "un futuro possibile", deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione

Continuità didattica

Il Decreto 66/2017 affronta anche il tema della continuità didattica, proponendo alle scuole due soluzioni:

• il dirigente scolastico può affidare ai docenti dell’organico dell’autonomia, titolari su posto comune ma in possesso del titolo di specializzazione, lo svolgimento di attività di sostegno;

• il dirigente scolastico può proporre ulteriori contratti a tempo determinato ai supplenti che abbiano avuto una supplenza sul sostegno nell’anno precedente.

Infine, sempre ai fini della continuità didattica, la norma conferma, per quanto riguarda la permanenza del personale docente nel ruolo del sostegno, l’obbligo dei 5 anni prima di poter chiedere il passaggio su cattedra o posto comune.

I compiti del personale ATA

Bisogna anche sottolineare altri aspetti del decreto inclusione. Tali aspetti vengono ripresi anche da una scheda della Flc Cgil.
Nel ridefinire le competenze reciproche di Stato ed Enti locali in materia di inclusione scolastica, quindi personale, contributi economici, trasporti, etc., il Decreto introduce diverse novità:

– l’assegnazione degli organici del personale ATA alle scuole, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legislazione vigente, deve tenere conto della presenza di alunni disabili iscritti;

– l’assegnazione dei collaboratori scolastici per compiti di assistenza previsti dal profilo deve tenere conto anche del genere sessuale dell’alunno da assistere;

– entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano vanno definiti i criteri per uniformare i profili professionali degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

Inoltre, si ricorda che nel processo di valutazione delle scuole definito dal DPR 80/13 anche l’inclusione diventa parametro di riferimento, infatti l’INVALSI dovrà definire gli indicatori dell’inclusività da utilizzare nei processi di autovalutazione delle scuole (RAV).

Come certificare la disabilità

Infine, riprendiamo la parte del decreto 66/2017 in cui parla delle novità in merito alla certificazione della disabilità.

La domanda va inoltrata all'INPS.

Prima di tutto bisogna ricordare che è la commissione multidisciplinare a redigere il Profilo di Funzionamento, un nuovo documento che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico-Funzionale, che andrà a definire le competenze professionali e misure di sostegno necessarie all’inclusione scolastica.

Sulla base del Profilo di Funzionamento viene poi predisposto il PEI, redatto dai docenti della classe, con la compartecipazione di genitori e figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola. (Come abbiamo visto in precedenza).

Infine, il Piano per l’inclusione, recepito dal PTOF di ogni istituzione scolastica, definisce l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

GLIR Gruppo di lavoro interistituzionale regionale

Con il decreto 66/2017, il Miur ha istituito inoltre i gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica a livello regionale con lo scopo di agevolare le comunicazioni tra le diverse istituzioni e promuovere continuità ed efficacia degli interventi. Il provvedimento ministeriale demanda, innanzitutto, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale il compito di istituire il GLIR, definendo con il decreto istitutivo anche il numero dei componenti del Gruppo, garantendo la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità che siano maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.

Il decreto ministeriale 

Con il decreto ministeriale prot. 338 del 26 aprile 2018 il MIUR ha dato applicazione a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, decreto che, attuando la delega contenuta del comma 181, lettera c), dell’articolo 1 della legge 107/2015, ha disciplinato la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Il citato articolo 9, modificando l’articolo 15 della legge 104/1992 ha ridefinito i gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, sia nella struttura che nelle loro funzioni, rimandando in particolare ad un successivo decreto ministeriale la disciplina della composizione, dell’articolazione, delle modalità di funzionamento, della sede, della durata e dell’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che costituisce un’evoluzione del gruppo di lavoro provinciale già previsto dal comma 1 dell’articolo 15 della legge 104/1992.

Composizione e articolazione

Con l’articolo 2 si stabilisce la composizione del GLIR e la sua articolazione.
In particolare il Gruppo sarà composto:

• Dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale che lo presiede;
• Da dirigenti tecnici e amministrativi in servizio presso l’USR, fino a un massimo di tre;
• Da dirigenti scolastici in servizio nella regione, scelti tra diversi ordini e gradi di scuola, fino a un massimo di quattro;
• Da coordinatori didattici e/o gestori delle scuole paritarie presenti nella regione, fino a un massimo di tre;
• Da docenti esperti in inclusione scolastica fino ad un massimo di cinque, con alcuni criteri di garanzia di rappresentatività;
• Da rappresentanti della Regione, fino a un massimo di cinque;
• Da rappresentanti degli enti locali, fino a un massimo di cinque;
• Da rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità che siano maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica, fino ad un massino di cinque, individuate sulla base di specifici criteri da parte del Direttore dell’USR.
L’articolo 4 definisce meglio le modalità di funzionamento del Gruppo e le sue possibili articolazioni.
In primo luogo potrà essere previsto al suo interno un gruppo operativo di coordinamento, che avrà il compito di elaborare proposte, svolgere attività propedeutica agli incontri e predisporre i materiali utili ai programmi di lavoro.
Il GLIR potrà inoltre articolarsi in gruppi di lavoro, che affronteranno differenti tematiche che abbiano particolare rilevanza e che richiedono ricerca, studio e approfondimento. Alle sedute del Gruppo potranno essere invitati a partecipare – anche su proposta di uno dei componenti – esperti o figure di riferimento in relazione alle tematiche da trattare.
Le modalità e i criteri per disciplinare il funzionamento dei lavori del Gruppo – che di norma dovrà riunirsi un volta ogni trimestre – saranno definiti nel corso della prima seduta.

Sede e durata

Il GLIR avrà sede presso l’Ufficio scolastico regionale ma il Presidente potrà individuare anche un’altra sede, e il personale dell’USR assicurerà le funzioni di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori del Gruppo.

Il GLIR rimarrà in carica per tre anni e i suoi componenti potranno essere confermati una sola volta. Ad essi non spetteranno, come previsto dal decreto 66, compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.